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DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA
(1791) Da far decretare all'Assemblea nazionale nelle sue ultime sedute o in quella della prossima legislatura.
Diritti della Donna e della Cittadina. ARTICOLO IV La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto ciò che appartiene ad altri; così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell'uomo, cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione. ARTICOLO V Le leggi della natura e della ragione proibiscono tutte le azione nocive alla società: tutto -ciò che non è proibito dalle leggi. sagge e divine, non può essere impedito. e nessuno può essere costretto a fare quello che esse non ordinano. ARTICOLO VI La legge deve essere l'espressione della volontà generale: tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente. o con i loro rappresentanti. alla sua formazione; essa deve essere uguale per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammessi a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altre distinzioni che quella delle loro virtù e dei loro talenti. ARTICOLO VII Non è esclusa nessuna donna; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi stabiliti dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa Legge rigorosa. ARTICOLO VIII La Legge deve stabilire solo pene strettamente e evidentemente necessarie. e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne. ARTICOLO IX Su ogni donna dichiarata colpevole la Legge esercita tutto il rigore. ARTICOLO X Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni anche di principio, la donna ha il diritto di salire sul patibolo, essa deve pure quello di salire sul podio sempre che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla Legge. ARTICOLO XI La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio vostro, senza che un pregiudizio barbaro la forzi a nascondere la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. ARTICOLO XII E' necessario garantire i diritti della donna e della cittadina; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti e non solo di quelle cui è affidata. ARTICOLO XIII Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutti i lavori ingrati, a tutte le fatiche, deve quindi partecipare alla distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche, delle dignità e dell'industria. ARTICOLO XIV Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di constatare da sé o tramite i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico. Le Cittadine possono aderirvi soltanto con l' ammissione di un'eguale divisione, non solo nella fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica e di determinare la quantità, l' imponibile la riscossione e la durata dell'imposta. ARTICOLO XV La massa delle donne coalizzata con gli uomini per la tassazione ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione a ogni agente pubblico. ARTICOLO XVI Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione; la costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione non ha cooperato alla sua redazione. ARTICOL.O XVII Le proprietà sono di tutti i sessi riuniti o separati; esse hanno per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno può esserne privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica legalmente connstatata, lo esiga in modo evidente. e a condizione di una giusta e preliminare indennità. Cahiers de dolèances. Donne e Rivoluzione francese, introduzione e note di P.M. Duhet, Palermo, La Luna/ Editions des femmes, 1989 |